Articolo 11 decreto legge 138/2011 poi trasformato in legge 148/2011

Art. 11
 
Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini
 
1. I tirocini formativi e di orientamento possono  essere  promossi unicamente  da  soggetti  in  possesso  degli   specifici   requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione  di idonee garanzie all'espletamento  delle  iniziative  medesime.  Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in  trattamento  psichiatrico,  i  tossicodipendenti,  gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di  detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non  curriculari  non  possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese,  e  possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati  o  neo-laureati entro e non  oltre  dodici  mesi  dal  conseguimento  del  relativo titolo di studio.
2. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali  trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni  di  cui  al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.  196, e il relativo regolamento di attuazione.